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Vendite straordinarie di liquidazione possono essere effettuate da operatori di commercio al dettaglio che vogliano esaurire in breve tempo tutte le proprie merci per cessazione attività commerciale, trasferimento* dell'azienda (cessione), trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione** o rinnovo dei locali.

Devono darne comunicazione al sindaco almeno 15 giorni prima della data di inizio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che specifichi: motivi della vendita; ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita; data di inizio della vendita; durata.

Alla comunicazione devono essere allegati:
1. cessazione dell'attività: dichiarazione di cessazione attività al termine della vendita
2. cessione attività: copia atto di compravendita o cessione dell'azienda
3. trasferimento locali: dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento o comunicazione nei casi previsti
4. trasformazione o rinnovo locali: copia eventuale concessione edilizia o se non necessita copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine della ditta esecutrice specificando l'ammontare

La liquidazione non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (saldi) e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
Può durare per un periodo di:
6 settimane per trasferimento di azienda o per rinnovo locali
13 settimane per cessazione dell'attività o cessione di azienda.

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto; nelle indicazioni pubblicitarie della vendita devono essere indicati gli estremi della comunicazione inviata al sindaco e la durata della vendita.

Note:
* Il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
** La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita relativi a opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. I lavori dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione. Entro 45 giorni dalla fine lavori deve essere prodotta al comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e nel caso non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia indicare l'ammontare. Tali lavori dovranno determinare la chiusura per almeno 15 giorni consecutivi.

Riferimenti normativi: legge regionale n.1/2007 "Testo Unico in materia di commercio" e successive modifiche

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