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Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'acquisto della capacità elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana, per nascita, per naturalizzazione o per beneficio di legge;
  • Maggiore età - cioè aver compiuto il diciottesimo anno;
  • Assenza di cause ostative, cioè:
    • misure di prevenzione (avviso del Questore, sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo del soggiorno);
    • misure di sicurezza detentive (assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro, ricovero in casa di cura e di custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario);
    • misure di sicurezza non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno);
    • sentenze dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea;
  • Residenza anagrafica: il cittadino deve essere iscritto nell'anagrafe di un Comune della Repubblica o nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), in questo caso esiste una legislazione speciale.

Il diritto di voto è esteso anche ai cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea e residenti nel Comune di Savona. Essi possono partecipare all'elezione:

  • del Sindaco,
  • del Consiglio Comunale e
  • dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

In queste due ipotesi l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte non avviene d'ufficio ma su istanza dell'interessato.

 

ELETTORATO ATTIVO

E' rappresentato dai cittadini che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono esprimere il proprio voto, nelle consultazioni elettorali. L'unico caso particolare riguarda le elezioni del Senato della Repubblica per le quali, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, non è sufficiente la maggiore età ma occorre aver compiuto 25 anni.

 

ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo costituisce la capacità giuridica di accedere alle cariche elettive, a condizione che esistano i presupposti previsti dalla legge (es. 25 anni compiuti per i Deputati e 40 anni per i Senatori).

 

LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI

Le liste elettorali si distinguono in generali e sezionali, divise per maschi e femmine. Le liste generali comprendono tutto il corpo elettorale del  comune, in stretto ordine alfabetico; le liste sezionali comprendono gli elettori iscritti in ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale, anch'esse in stretto ordine alfabetico.

Le liste elettorali sono annualmente aggiornate tramite due revisioni semestrali e due revisioni dinamiche ordinarie. Con le revisioni semestrali (la prima a giugno e la seconda a dicembre) vengono iscritti i cittadini che compiranno il 18esimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione e si depennano i cittadini cancellati dall´Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Con le revisioni dinamiche ordinarie (la prima a gennaio e la seconda a luglio) si procede agli aggiornamenti (cancellazioni ed iscrizioni) delle liste elettorali per le seguenti motivazioni:

  • cancellazioni per morte,
  • perdita della cittadinanza italiana,
  • perdita della capacità elettorale,
  • per trasferimento di residenza in altro comune,
  • cambiamento di indirizzo comportante cambio di sezione elettorale;
  • iscrizioni per immigrazione da altro comune,
  • acquisto/riacquisto della cittadinanza,
  • riacquisto della capacità elettorale,
  • motivi diversi.

Le liste elettorali vengono anche aggiornate, in caso di consultazioni elettorali e/o referendarie, attraverso le revisioni dinamiche straordinarie che hanno inizio intorno a 50 giorni prima della data delle elezioni per terminare, dopo le diverse fasi previste dalla legge, 15 giorni prima della data delle elezioni con il cosiddetto blocco delle liste elettorali.

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