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Chi contattare in Comune: U.O. Anagrafe Toponomastica e Statistica

Quando un nucleo familiare si trasferisce a Savona con provenienza dall'estero o da un altro Comune italiano o quando cambia abitazione all'interno del Comune di Savona, deve comunicare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando la modulistica, conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, riportata in calce a questa pagina.

Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono sottoscrivere il modulo per la richiesta di residenza nel Comune. In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso il modulo di delega rappresentanza maggiorenne.

La compilazione errata o mancante di dati obbligatori della dichiarazione di residenza, così come per la documentazione necessaria a corredo della pratica, comporta l’irrecivibilità della stessa.

In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà all’annullamento del procedimento di residenza con effetto retroattivo e il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del già citato D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di residenza deve essere completa di:

  • indicazione del Comune o Stato estero di provenienza in caso di nuova iscrizione o indicazione di cambio di abitazione o altro motivo;

  • tutti i dati evidenziati nel modulo con un asterisco quali dati obbligatori;

  • firma di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;

  • fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i componenti che si trasferiscono;

  • dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile di dimora abituale, compilando accuratamente l'apposita sezione della dichiarazione di residenza o allegando il modulo “dichiarazione del proprietario dell’immobile” riportato in calce a questa pagina nel caso di contratto di locazione o nel caso in cui l'occupazione dell'alloggio avvenga a titolo gratuito o per ospitalità.

Per delle più esaustive indicazioni si veda l’apposita guida alla compilazione della dichiarazione di residenza.

Trasferimento di residenza di minore

La dichiarazione di trasferimento della residenza deve essere richiesta da entrambi i genitori; nel caso il trasferimento avvenga con uno solo dei genitori occorre il consenso dell'altro genitore compilando il modulo “dichiarazione di assenso cambio residenza minorenni riportato in calce a questa pagina. Nel caso in cui non vi sia il consenso di entrambi i genitori l’iscrizione potrà avvenire d’ufficio previo accertamento della dimora abituale.

Trasferimento di cittadini non italiani

Oltre alla dichiarazione sopra riportata deve essere allegata la documentazione prevista nel modulo dichiarazione di residenza - allegato A” per quanto concerne i cittadini di uno Stato non appartenenti all’Unione Europea o nel modulo dichiarazione di residenza - allegato B” per quel che riguarda i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, riportati in calce a questa pagina.

Composizione nucleo familiare

Se il trasferimento avviene in un’abitazione in cui siano già residenti altre persone, se sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone che si sono trasferite entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.

Patenti e veicoli

All'atto della dichiarazione di cambio di residenza, nel caso in cui un componente della famiglia sia in possesso di patente di guida e/o intestatario anche di un autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore e rimorchio è necessario indicarlo nel modello di dichiarazione di residenza. La variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione; sul portale dell'automobilista è possibile scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell'ANV, da esibire in caso di necessità.

Comunicazioni tributarie e ad altri Enti

Onde evitare disguidi nell'invio delle cartelle esattoriali è utile comunicare la variazione di indirizzo all'Ufficio Tributi. Per le stesse ragioni è consigliabile anche avvertire tutti gli altri Enti pubblici e privati con i quali sussistano rapporti (INPS, Camera di Commercio, banche, fornitori energia elettrica, gas, acqua, etc.)

Modalità di presentazione della dichiarazione

  • tramite raccomandata all'indirizzo: Comune di Savona - Ufficio Anagrafe - corso Italia 19 - 17100 Savona

  • tramite e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • tramite e-mail PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo mediante deposito presso lo sportello sito all'ingresso di piazza Sisto IV

  • tramite presentazione diretta all’Ufficio Anagrafe sito in via A. Manzoni, presso lo sportello 7, esclusivamente previo appuntamento da fissarsi a mezzo del servizio di prenotazione online

Tempistiche iter procedimentale

La decorrenza giuridica del cambio di residenza parte dalla data di presentazione della dichiarazione correttamente compilata e completa di tutta la necessaria documentazione; il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni. Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Savona e all'indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, articolo 20 Legge 7 agosto 1990, n. 241). In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

MODULISTICA

Documenti
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