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Chi contattare in Comune: U.O. Stato civile

 

Cambiamento di cognome e di nome
A chi rivolgersi? Prefettura - Ufficio territoriale di Governo

Il cambiamento di cognome e nome o l’aggiunta al proprio di un altro cognome avviene con decreto del Prefetto.
La domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la residenza. Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il richiedente è autorizzato a far affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di sua residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'interessato o i genitori del minore pertanto chiedono, personalmente, al comune di residenza e di nascita l’affissione che deve avere la durata di trenta giorni consecutivi, per consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.
Successivamente la Prefettura accertata la regolarità dell’affissione, emanerà un proprio decreto.

A chi consegnare il decreto?
U.O Stato civile

Il cittadino che abbia richiesto ed ottenuto il relativo decreto può presentarlo (in originale) personalmente o inoltrarlo a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di identità all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza al fine di chiederne la trascrizione nei registri di stato civile. L’ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione del decreto sul relativo registro, dando comunicazione agli uffici competenti degli eventuali altri Comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli).
Gli effetti del cambiamento (nuove generalità sulle certificazioni), sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte. 

Richiesta di esatta indicazione del nome
A chi rivolgersi? Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del Nuovo Ordinamento di Stato Civile, (30/03/2001), un nome composto da più elementi può dichiarare per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita, l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o in conformità dell’uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato Civile e di Anagrafe.

Più semplicemente se c’è discordanza tra quanto risulta sull’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome (es. Anna Maria invece di Anna) si può rendere questa dichiarazione.

Cosa occorre? Dichiarazione dell’interessato

Dichiarazione firmata non autenticata accompagnata da fotocopia di documento di identità, presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, mediante il modulo scaricabile in questa pagina.

L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve l’istanza- dichiarazione procede alla sua annotazione nell’atto di nascita e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.

NORMATIVA

D.P.R. n. 396/ 2000

  • PER CAMBIAMENTO DI COGNOME: artt. 84-88 e 94
  • PER IL CAMBIAMENTO DI NOME O CAMBIAMENTO DI COGNOME RIDICOLO O VERGOGNOSO: artt. 89-94
  • PER ESATTA INDICAZIONE NOMI SULLE CERTIFICAZIONI: articolo 36

ALLEGATI

Documenti
  • 16 Ottobre 2018
     
     
     
     

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