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Il Decreto Legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 22/ 2006 ha introdotto la modalità di voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto domiciliare:

  • gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
  • gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della Legge n. 104/1992 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre i 15 giorni antecedenti la data della votazione, la seguente documentazione:

  • dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
  • copia della tessera elettorale;
  • certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio oppure che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dalla Legge n. 104/1992 articolo n.29; il medesimo certificato potrà attestare altresì la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Durante le ore in cui è aperta la votazione, il voto sarà raccolto dal Presidente dell´ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con la assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

  1. elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
  2. elezione dei membri del Parlamento Europeo
  3. consultazioni referendarie;
  4. elezioni comunali e provinciali, solo nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale; in ogni caso la dichiarazione deve essere presentata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

 

MODULI

Modello domanda voto domiciliare 

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