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SEPARAZIONE

In senso giuridico con il termine "separazione" si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

La separazione può essere:

  • consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
  • giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO

Con il termine "divorzio" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:

  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio. 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge n.132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati. Per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.

La procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • scioglimento del matrimonio;
  • modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio e che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore dell Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta, oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa anche da un solo avvocato (circolare n. 6/2015 Ministero Interno) insieme al modello ISTAT compilato,  al fine della rilevazione statistica dovuta per legge.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; egli ne darà inoltre comunicazione all'Ufficio anagrafe.

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con la Legge 162/2014, entra in vigore dal 11 dicembre 2014, viene data la possibilità al cittadino di procedere, mediante una dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato civile, a:

  • separazione consensuale e
  • scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) 

Tuttavia non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  1. in presenza di figli minori della coppia
  2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
  3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti devono trasmettere all'Ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione.

Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

L'Ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere.

Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un primo appuntamento, in accordo con le parti, in cui le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile la volontà di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l’Ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un secondo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo, in cui l'Ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento, in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.

Se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento in cui riformulare l’accordo.

Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno. 

L'avvocato non potrà rappresentare le parti, le quali personalmente e congiuntamente dovranno comunque presentarsi di fronte all'Ufficiale di stato civile.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 218/1995.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio anagrafe.

Documenti
  • 12 Ottobre 2018
     
     
     
     
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  • 12 Ottobre 2018
     
     
     
     
  • 12 Ottobre 2018
    Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale
     
     
     
     
  • 12 Ottobre 2018
     
     
     
     

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