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MODALITA' DI ACQUISTO E RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana può essere acquistata:

  1. a seguito di un automatismo previsto dalla legge (senza che l'interessato debba rivolgere alcuna istanza al comune: l'ufficiale di stato civile accerterà d'ufficio il verificarsi delle le condizioni di legge e prenderà contatto con l'interessato);
  2. a seguito di richiesta;
  3. a seguito di dichiarazione di volontà di fronte ad un pubblico ufficiale.

 

A) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AUTOMATICO

  1. Filiazione (jus sanguinis art. 1 legge 91/92): è cittadino per nascita il figlio di madre o di padre cittadini; il figlio di madre cittadina italiana e di padre straniero nato prima del primo gennaio 1948, è da considerarsi cittadino straniero, essendo assoggettato alle legge n. 555/12.
    Il figlio di madre cittadina italiana e di padre straniero nato dopo il primo gennaio 1948, già maggiorenne alla data del 27 aprile 1983, va considerato cittadino italiano in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/83, solo se la madre era cittadina italiana al momento della sua nascita;
  2. Nascita su territorio italiano (jus soli art 1 comma 1 legge 91/92) a condizione che:
    a) i genitori siano ignoti o apolidi;
    b) i genitori stranieri, in base alla loro legge di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
    c) il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  3. Adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza art. 3 legge 91/92 (art 3 legge 91/92).
  4. Riconoscimento o dichiarazione giudiziale durante la minore età del figlio: il minore, qualificato come straniero alla nascita, muta la cittadinanza in conseguenza del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale che, retroagendo alla nascita, determina l'acquisto automatico a titolo originario dalla stessa nascita. (art 2 legge 91/92).
  5. Figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana: la cittadinanza italiana è acquisita durante la minore età in conseguenza dell'acquisto o del riacquisto da parte di uno o di entrambi i genitori alla condizione che il minore sia convivente con il genitore alla data dell'acquisto del genitore stesso (art 14 legge 91/92).

PER INFORMAZIONI chiedere all'U.O. URP del Comune di Savona solo per i cittadini residenti.

 

B) SU RICHIESTA - ACQUISTO PER CONCESSIONE E NATURALIZZAZIONE

CONDIZIONI
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

Nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell’Unione europea (art. 9 lett. d);
  • 5 anni di residenza per gli apolidi (art. 9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. 1. c).

DOVE PRESENTARE DOMANDA
Tramite il portale dedicato del Ministero dell'Interno, nel quale vi sono le informazioni necessarie circa le condizioni e la documentazione da allegare.

 

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Prefetto per Matrimonio con cittadino italiano in presenza dei seguenti requisiti (art 5 legge 91/92):

  1. il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
  2. se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

DOVE PRESENTARE A DOMANDA
Rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.

Dopo che è stato notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana rivolgersi all'ufficio URP del Comune di Savona. 

Dovrete consegnare il decreto e la lettera di avvenuta notifica, sarete contattati per prestare il giuramento. L'acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo alla data del giuramento. Da quella data potete richiedere nuova carta di identità con l'indicazione della cittadinanza italiana.

 

C) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI VOLONTA'- BENEFICIO DI LEGGE (art 4 legge 91/92)

E' il caso dell'acquisto nella maggiore età, quale conseguenza di una volontà del soggetto interessato. Si distingue dalla naturalizzazione poiché per conseguire la cittadinanza è necessaria una dichiarazione di volontà dell'interessato in possesso di determinati requisiti e non un provvedimento emanato direttamente dalla autorità pubblica.

  1. Straniero o l'apolide con ascendenti italiani (art 4 comma 1):
    a) che abbia prestato effettivamente il servizio militare, avendo preventivamente dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    b) che abbia assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, anche all'estero, e dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    c) che abbia, al raggiungimento della maggiore età, la residenza legale da almeno due anni nel territorio italiano e dichiarazione entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  2. Straniero nato in Italia (art 4, comma 2):
    Lo straniero nato in Italia e che via abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età acquista la cittadinanza italiana rendendo apposita dichiarazione di voler acquistare detta cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

DOVE PRESTARE LA DICHIARAZIONE
Nel comune di residenza, rivolgendosi all'URP per fissare un appuntamento.

 

IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA DA AVO ITALIANO (IURE SANGUINIS)

INFORMAZIONI
Per avere informazioni su i casi di:

  • “straniero o apolide con ascendenti italiani”;
  • “concessione”;
  • altro eventuale chiarimento.

Contattare l'Ufficio di Stato Civile:
Telefono: 0198310274 – 0198310604 – 0198310280 (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.45)
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Circolare Ministero Interno 8 aprile 1991, n. K 28.1

 

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