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E' compito istituzionale dei Comuni formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello, nei quali devono essere iscritti, d´ufficio o su domanda, coloro i quali ne possiedano i requisiti.
I cittadini possono richiedere l´iscrizione nell´albo dei giudici popolari entro il mese di luglio degli anni dispari.
REQUISITI
Giudici popolari delle Corti di Assise
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso del diploma di scuola media superiore;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
Non possono ricoprire l´incarico di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione o cause di dispensa dall'ufficio (es. Ministri e Sottosegretari di Stato, membri del Parlamento, i Prefetti delle provincie); in ogni caso sull'esonero dalle funzioni di giudice popolare decide il Presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello.