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A PIEDI

 

"NUOVO CODICE DELLA STRADA", DECRETO LEGISL. 30 APRILE 1992 N. 285, AGGIORNATO CON DECRETO LEGISL. 10 SETT. 1993 N. 360 , D.P.R. 19 APR. 1994 N. 575, DECRETO LEGISL. 4 GIUGNO 1997 N. 143, D.M. 22 DIC. 1998.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

 

Art. 190. Comportamento dei pedoni. 

  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l´obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, fatto obbligo di marciare su unica fila.
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovra passaggi. Quando questi non esistono, o distano pi di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l´attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per s o per altri.
  3. vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
  4. vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, altresì vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
  6. vietato ai pedoni effettuare l´attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
  7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
  8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura vietata sulla carreggiata delle strade. 9. vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
  9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire 152.420.

 

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

 Quando il traffico non regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un´altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.

  1. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l´attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
  2. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.

 

CON VELOCIPEDE

 

L´art. 50 del vigente codice stradale, dà una definizione assai complessa del velocipede. L´articolo citato, nella sua versione originale, individuava il velocipede nel veicolo a due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare ed inoltre, stabiliva al suo secondo comma, una sagoma limite che è rimasta peraltro invariata: larghezza non superiore a m. 1,30; lunghezza non superiore a m. 3,00 ed altezza, non superiore a m. 2,20.

Il testo di legge attuale, non si discosta, nella sostanza, dalla definizione primitiva, ma prevede, peraltro, un ulteriore requisito rispetto a quello della propulsione esclusivamente muscolare: la cosiddetta pedalata assistita.

Per cui:

il velocipede, può essere dotato di un motore elettrico ausiliario, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw;

l´alimentazione del motore è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando:

  1. quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
  2. quando il ciclista smette di pedalare.

 

Dal principio richiamato al precedente punto ne discende che il velocipede non è più da considerarsi tale quando la velocità raggiungibile tramite motore ausiliario è superiore ai 25 km/h e quando il veicolo è munito di acceleratore a manopola od altro simile sistema di impulso propulsivo, diverso da quello della pedalata continua.

La circolazione del predetto veicolo è ammessa esclusivamente quando lo stesso è stato compiutamente ricondotto ad uno dei veicoli indicati negli artt. 52 e seguenti del codice.

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI

Le caratteristiche e l´insieme dei dispositivi previsti sono elencati nell'art. 68 del codice stradale.

Il velocipede, per poter circolare, deve necessariamente essere equipaggiato con degli pneumatici, con un idoneo sistema frenante indipendente: l´uno sulla ruota anteriore, l´altro su quella posteriore, che possono agire indifferentemente, sul pneumatico o sul cerchione, sul mozzo o, in genere, sugli organi di trasmissione. Il codice indica anche le caratteristiche del dispositivo di segnalazione acustica, cosiddetto campanello), che deve emettere un suono di intensità tale da essere percepito ad almeno 30 m. di distanza.

I dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi sono costituiti da luci anteriori, bianche o gialle, luci posteriori rosse e catadiottri del medesimo colore, nonché da pedali muniti di catadiottri gialli o analoghi sistemi a luce riflessa, idonei ad essere montati sui lati dei pedali medesimi.

L´obbligo di fare uso dei dispositivi di illuminazione da parte dei velocipedi è da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall'art. 153, comma 1 ovvero, da mezz'ora dopo al tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

L´obbligo, invece, dell´uso di simili dispositivi e del campanello, non si applica durante le competizioni sportive.

Le località turistiche poi, sono talvolta interessate dalla circolazione di veicoli a più ruote simmetriche, che consentono il trasporto di altre persone, oltre il conducente, comunemente detti, ancorché con termine improprio, risciò. Tali veicoli, per circolare, sono soggetti alla previa omologazione del tipo e l´eventuale inosservanza dell´obbligo, da parte del suo conducente, dà luogo all'applicazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro 33,60 ad euro 137,55 (art. 68, commi 4 e 7, c.d.s.).

E´ punito con la sanzione amministrativa da euro 19,95 ad euro 81,90 chi pone in circolazione velocipedi sprovvisti di pneumatici o altri dispositivi obbligatori (art. 68, comma 6, c.d.s.).

 

CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Anche per i ciclisti valgono le norme di comportamento previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Più in generale, gli obblighi specifici che riguardano i conducenti dei velocipedi sono:

  1. l'obbligo di procedere su di un´unica fila, quando transitano fuori dai centri abitati ovvero quando le condizioni del traffico lo richiedono e, in ogni caso, mai affiancati in numero superiore a due;
  2. sempre fuori dai centri abitati, è ammessa la circolazione per file parallele, nel limite predetto, quando uno dei due conducenti sia minore degli anni dieci e proceda alla destra dell´altro. La norma, a parere di chi scrive è da estendere ad ogni condizione del traffico, tanto da renderla obbligatoria a tutti coloro i quali accompagnano in strada i bambini, sia all'interno, come all'esterno del centro abitato;
  3. la conduzione del velocipede deve avvenire in assoluta sicurezza, con il libero uso delle braccia e in modo tale da afferrare il manubrio, con almeno una mano;
  4. è vietato trainare, come farsi trainare da altri veicoli o condurre animali, quando ci si trova alla guida dei velocipedi;
  5. il trasporto di passeggeri è di norma vietato. Possono essere trasportate altre persone, oltre al conducente, quando il velocipede è attrezzato allo scopo ovvero, quando è dotato di specifica attrezzatura, per il trasporto di minore degli anni otto;
  6. relativamente ai cosiddetti risciò o simili velocipedi a più di due ruote simmetriche, è ammesso il trasporto di quattro persone adulte, compreso il conducente, nonché di due bambini fino a dieci anni di età. Tale veicolo, non può essere condotto se non dalle persona che occupa il posto di conducente;
  7. dove esistono piste ciclabili segnalate, i ciclisti sono obbligati a farne uso e, nel farne uso, ove compatibili, si devono osservare le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli;
  8. i ciclisti in marcia ordinaria, su sede promiscua, debbono mantenere una direzione uniforme, evitando di zig-zagare e, nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, o, in generale, dove le circostanze lo richiedono, devono attraversare tenendo il veicolo a mano;
  9. le manovre di svolta a destra e sinistra e, la fermata, devono essere preventivamente segnalate con le braccia.

L'inosservanza delle predette norme di comportamento, comporta l´applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 19,95 ad euro 81,90; se la violazione riguarda la conduzione dei risciò, la relativa sanzione è prevista tra un minimo di 33,60 euro e di un massimo di 137,55 euro.

 

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