Chi contattare in Comune: Servizio Tributi
L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’articolo 4 della legge n. 23/2011, che attribuisce ai comuni capoluoghi di provincia, alle unioni di comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte la possibilità di istituire sul proprio territorio tale imposta, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5 per notte di soggiorno nelle diverse strutture ricettive.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Le modalità di applicazione dell’imposta devono essere dettate da apposito regolamento statale, in conformità a quanto stabilito in tale regolamento, dai singoli regolamenti comunali. Poiché a tutt’oggi il regolamento statale non è stato ancora adottato, la disciplina di attuazione dell’imposta è interamente rimessa ai regolamenti comunali.
Nel Comune di Savona l’imposta di soggiorno è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2017 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 22 dicembre 2016, che ha approvato il regolamento comunale di applicazione dell’imposta.
Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata la dichiarazione unica imposta di soggiorno, esclusivamente per via telematica, attraverso il sito del Ministero dell'Economia, e secondo il modello approvato per Decreto Ministeriale, a questo link:
Istruzioni: https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/
PER COSA SI PAGA
L’imposta di soggiorno è dovuta in caso di pernottamento in una delle strutture ricettive ubicate nel comune, da chiunque gestite.
Le tipologie delle strutture ricettive e le relative caratteristiche sono individuate dalla legislazione regionale di riferimento.
Per la Regione Liguria (legge n. 32/2014) costituiscono strutture ricettive:
- gli alberghi (distinti in relazione al numero di stelle)
- le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi
- le locande
- i villaggi turistici ed i campeggi
- le case per ferie
- gli ostelli
- i rifugi alpini ed escursionistici
- gli affittacamere (distinti in relazione alla classe)
- i bed&breakfast (distinti in relazione alla classe)
- le case e gli appartamenti per vacanze
- le aree e le mini aree di sosta
- gli agriturismo e ittiturismo
Nella Regione Liguria l’imposta di soggiorno è dovuta anche per il pernottamento negli appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale (c.d. appartamenti ad uso turistico).
CHI PAGA
L’imposta è dovuta da chi pernotta in una delle suindicate strutture ricettive, salvo i sottoindicati casi di esenzione.
Il gestore della struttura ricettiva è comunque responsabile del pagamento dell’imposta dovuta dall’ospite, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
QUANTO SI PAGA
L’imposta è dovuta in base alla tariffa stabilita dal comune per persona, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento, da applicare in relazione al numero delle notti di soggiorno.
Nel Comune di Savona (articolo 5 del Regolamento):
- le tariffe possono essere determinate in misura diversa in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva
- le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale), nel rispetto dei limiti massimi individuati nel Regolamento comunale in relazione alle diverse tipologie di strutture ricettive; in mancanza di modificazioni, continuano ad applicarsi le tariffe in vigore
- l’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva
Le tariffe da applicare nel Comune di Savona sono pubblicate nel presente sito.
ESENZIONI E RIDUZIONI
Con i propri regolamenti i comuni possono prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Nel Comune di Savona (articolo 6 del Regolamento):
- a) sono in ogni caso esenti dal pagamento dell’imposta, indipendentemente dal numero dei pernottamenti:
- i residenti nel Comune di Savona
- i minori di 6 anni di età nel giorno di inizio del soggiorno
- i lavoratori della struttura ricettiva non residenti nel Comune di Savona
- i volontari che prestano il loro servizio in città in occasione di emergenze ambientali
- le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza
- le persone che praticano una terapia riabilitativa presso una struttura sanitaria sita nel Comune
- Le persone che assistono degenti ricoverati presso una struttura sanitaria sita nel Comune, limitatamente ad una persona per paziente
- Entrambi i genitori accompagnatori dei minori di 18 anni di età che praticano una terapia riabilitativa o che sono ricoverati presso una struttura sanitaria sita nel Comune
Per usufruire delle ultime tre esenzioni indicate è necessario presentare al gestore della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria privata o, in caso di struttura sanitaria pubblica, apposita dichiarazione sostitutiva. Tale documentazione dovrà poi essere trasmessa dal gestore al Comune.
- b) l’imposta dovuta è ridotta del 50% per i minori di 14 anni d’età nel giorno di inizio del soggiorno
- c) con la deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta comunale può prevedere la riduzione dell’imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, anche differenziando l’agevolazione per singolo mese
Per l’anno 2017 (deliberazione n. 261/2016) è stata prevista per tutti gli ospiti di qualunque struttura ricettiva l’esclusione dal pagamento dell’imposta dovuta per i pernottamenti effettuati nel mese di gennaio e la riduzione del 25% dell’imposta dovuta per i pernottamenti effettuati nei mesi di febbraio e dicembre (riduzione cumulabile con quella relativa ai minori di 14 anni d’età).
QUANDO E COME SI PAGA
In mancanza del suindicato regolamento statale, la disciplina relativa alle modalità ed ai termini di pagamento dell’imposta è dettata dai singoli regolamenti comunali.
Nel Comune di Savona (articolo 8 del Regolamento):
- l’imposta relativa all’intero periodo di soggiorno deve essere corrisposta dall’ospite al gestore della struttura ricettiva al termine del periodo medesimo ovvero, qualora le spese per il soggiorno siano pagate anticipatamente e così scelga il gestore della struttura, contestualmente al pagamento anticipato
- non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50
- il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare all’ospite quietanza in merito a quanto riscosso a titolo di imposta
- il gestore della struttura ricettiva, entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre deve versare al Comune quanto riscosso nel corso del trimestre solare precedente; il versamento va eseguito tramite il sistema PAGOPA *, per il quale si può utilizzare il portale di gestione dell’imposta a disposizione nel presente sito, oppure tramite versamento a:
Tesoreria Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale n. 300 - via Trincee 50R - Savona
Conto n. 1989164 - iban IT11 M010 3010 6000 0000 1989 164.
BIC: PASCITMMSAV per accrediti dall'estero
Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
* Per i periodi di soggiorno soggetti ad imposta che iniziano nel corso di un mese solare e terminano nel mese solare successivo (ad es. soggiorno iniziato il 29 aprile e terminato il 2 maggio), l’imposta relativa all’intero periodo sarà versata unitamente agli altri importi riscossi nel mese solare di termine del soggiorno (nell’esempio, nel versamento complessivo al Comune relativo al mese di maggio), da effettuarsi entro il 16 giugno).
DICHIARAZIONE annuale, conto della gestione e comunicazioni
A decorrere dall’anno 2020 è previsto che il gestore della struttura ricettiva debba presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo, esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Ministero dell’economia, apposita dichiarazione cumulativa relativa a tutti i pernottamenti dell’anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per gli appartamenti oggetto delle c.d. locazioni brevi (di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa direttamente o tramite intermediari immobiliari o portali telematici) la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento degli stessi.
Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva deve trasmettere al Comune, su apposito modello (modello n. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996), il conto della gestione relativa all’anno precedente.
Inoltre, nel Comune di Savona (articolo 7 bis del Regolamento):
- nella struttura ricettiva devono essere utilizzati appositi spazi per fornire alla clientela adeguata comunicazione dell’applicazione, dell’entità e delle agevolazioni dell’imposta
- il gestore della struttura ricettiva, entro i termini di versamento dell’imposta, deve trasmettere al Comune le dichiarazioni che il gestore è tenuto a far compilare e sottoscrivere a chi si rifiuta di versare l’imposta ovvero a trasmettere il nominativo di chi si è rifiutato di versare l’imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione
Il conto della gestione e le comunicazioni possono essere presentati:
- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune
- a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo della sede del Comune), con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione
- a mezzo posta elettronica o a mezzo pec (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), con allegata la fotocopia del documento d’identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna
- in via telematica, attraverso il portale di gestione dell’imposta messo a disposizione nel presente sito
Qualora la dichiarazione annuale non sia trasmessa, il Comune potrà avvalersi di organi esterni o di altri enti per la raccolta dei dati delle presenze o altre informazioni utili ai fini delle attività di verifica (articolo 10 del Regolamento).
SANZIONI
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione tributaria pari al 30% di quanto non versato o versato tardivamente; Per i pagamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% dell’importo corrisposto tardivamente; per i pagamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta dovuta.
Nel Comune di Savona (articolo 11 del Regolamento) si considera omessa anche la dichiarazione presentata priva di sottoscrizione o senza l’indicazione di un elemento essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta (generalità del dichiarante, denominazione della struttura ricettiva, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d’imposta), salvo che il gestore, a seguito di invito, provveda entro 30 giorni a sanare tali irregolarità formali.
Inoltre, a carico del gestore della struttura ricettiva possono applicarsi, in base a quanto stabilito dalla disciplina regolamentare (articolo 11 del Regolamento):
- in caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione alla clientela di quanto concerne l’applicazione, l’entità e le agevolazioni dell’imposta, dell’obbligo di richiedere la compilazione della dichiarazione o di trasmettere i nominativi di chi rifiuta il pagamento dell’imposta e dell’obbligo di richiedere e di riscuotere l’imposta, la sanzione pecuniaria di € 200,00
- in caso di mancato riscontro alle richieste del Comune di esibizione o trasmissione di atti e documenti o di restituzione di questionari entro il termine assegnato, la sanzione pecuniaria di € 100,00