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chi contattare in Comune:  U.O. Biblioteca

 

La vecchia legge del 2 febbraio 1939 è stata abrogata dalla Legge n.106/2004 e dalla pubblicazione nel 2006 del Regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006 n. 252), diventato operativo dal settembre dello stesso anno. Cambia il soggetto obbligato al deposito, non più lo stampatore, ma l'editore (o comunque il responsabile della pubblicazione).

 

PECULIARITA' DELLA NUOVA NORMATIVA

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano (art. 1 c. 3 della Legge).

Vanno consegnati (art. 4 della Legge): 

  • stampati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
  • documenti sonori e video: registrazioni sonore (musicali o di altro genere), registrazioni di immagini e audiovisivi in genere (anche su supporto digitale)
  • grafica d'arte e video d'artista
  • documenti fotografici (fotografie) destinati alla pubblicazione, film (anche su supporto digitale)
  • microforme (su supporto fotochimico, come la pellicola)
  • documenti su supporto informatico in genere (es. cd-rom)

Il deposito di materiale diffuso tramite la rete Internet non è ancora stato normato.

Il materiale va consegnato (art. 6 del Regolamento):

In base all'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 554 del 1 giugno 2007, sono state individuate, per il nostro territorio provinciale, la Biblioteca Universitaria di Genova e la Biblioteca civica Anton Giulio Barrili di Savona. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha recepito queste linee firmando il 28 dicembre 2007 un Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008.

La consegna va fatta entro sessanta giorni dalla prima distribuzione dei documenti (art. 7 del Regolamento).

Gli esemplari devono essere consegnati in un plico confezionato con involucro resistente e avere una perfetta qualità ed essere identici agli esemplari messi in circolazione. Il plico deve riportare all´esterno la dicitura: “esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”, nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito. Il materiale va accompagnato con una distinta in duplice copia con i dati del consegnatario e gli elementi identificativi del materiale (una copia della distinta verrà restituita come ricevuta). La consegna può essere fatta anche tramite posta o corriere (art. 7 del Regolamento).

Si consegna una sola copia all'archivio nazionale e una sola copia all'archivio regionale in caso di tirature limitate (sotto i 200 esemplari) o se il valore commerciale di un singolo esemplare supera i 15.000,00 euro (art. 9 del Regolamento).

Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti: a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa; b) bozze di stampa; c) registri e modulistica; d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili; e) mappe catastali; f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio. 2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.

Documenti digitali diversi da quelli sonori e video (art. 32 e segg. del Regolamento): anche per questo tipo di materiale vige l´obbligo del deposito legale, oltre che alle Biblioteche Nazionali Centrali e alla Discoteca di Stato - Museo dell´Audiovisivo, anche alle due biblioteche indicate dalla Conferenza Stato-Regioni. Le biblioteche depositarie potranno permettere la consultazione di questo tipo di materiale esclusivamente presso la propria sede.

Su ogni documento consegnato, nonché sugli allegati, devono essere apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificati (art. 10 del Regolamento):

  • nome e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
  • anno di effettiva pubblicazione o produzione o diffusione in Italia
  • codice identificativo corrispondente (Isbn o Issn) se utilizzato

Inoltre su ogni copia dei documenti consegnati deve essere apposta la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della Legge 15 aprile 2004, n. 106”

Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro (art. 7 della Legge). Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti. La sanzione amministrativa di cui sopra è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata. Per le opere senza indicazioni di prezzo, verrà determinato il valore commerciale del documento ai fini dell´irrogazione della sanzione amministrativa (artt. 11, 18, 25 e 30 del Regolamento). 

Nel maggio 2015 è uscito un nuovo Decreto della Direzione Generale delle Biblioteche e Istituti Culturali in materia di sanzioni

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