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Chi contattare in Comune: Settore Corpo di Polizia Municipale

 

Per le violazioni al codice della strada:

Ai sensi dell´art. 201 il verbale non contestato deve essere notificato entro 90 giorni (360 per residenti all´estero) all´effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, al soggetto che risulta dai pubblici registri alla data dell´accertamento.

Ai sensi dell’art.126-bis del Cds il Comando trasmette al Dipartimento per i trasporti terrestri le comunicazioni relative agli accertamenti di violazione che comportano la perdita di punteggio sulla patente di guida del trasgressore. Nel caso in cui quest’ultimo rimanesse sconosciuto, il verbale verrà notificato al proprietario del veicolo, il quale verrà altresì invitato a fornire, entro 60 giorni dalla notificazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Lo stesso proprietario del veicolo, se è la stessa persona che lo stava conducendo, può far pervenire al Comando il modulo di autodichiarazione compilato secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il verbale non verrà rinotificato allo stesso conducente e non verrà gravato di ulteriori spese. Altrimenti, il proprietario del veicolo, può compilare il modulo di dichiarazione con i dati del conducente. Se il proprietario risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato sono tenuti a fornire gli stessi dati, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

Pervenuti i dati del conducente, a carico di quest’ultimo verrà inviato, con aggravio delle spese di notifica, il verbale di violazione con l’indicazione del relativo punteggio da decurtare. La mancata ottemperanza all’invito di fornire i dati richiesti, comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 126 bis. I dati possono essere comunicati anche dal conducente del veicolo (vedi il modulo di autodichiarazione) che è venuto a conoscenza della procedura sanzionatoria avviata per la violazione da lui commessa.

Per evitare le ulteriori spese di accertamento e di notifica, gli utenti che hanno trovato gli avvisi di violazione o gli avvisi sulla decurtazione dei punti, possono presentarsi direttamente all´Ufficio Verbali, entro 10 giorni, nei giorni dal lunedì al venerdì feriali, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, per la notifica del verbale.

 

Per le altre violazioni (diverse dal codice della strada):

Ai sensi dell´art. 14 della legge 24/11/81, n. 689, se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro il termine di 90 giorni (360 per residenti all´estero), tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

 

IMPORTANTE:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 ha stabilito che i termini di notifica decorrono:

Per l´Amministrazione procedente dalla data di consegna dell´atto all´Ufficio Postale;
Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998 ha stabilito che, nel caso in cui non sia stato possibile al portalettere consegnare il verbale a persona atta al ritiro (es. temporanea assenza del destinatario o per rifiuto, mancanza, inidoneità, o assenza delle persone atte al ritiro), del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, dovrà essere data notizia al destinatario con ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Documenti
  • 23 Novembre 2018
     
     
     
     
  • 29 Novembre 2018
     
     
     
     
  • 29 Novembre 2018
     
     
     
     
  • 29 Novembre 2018
     
     
     
     
  • 23 Novembre 2018
     
     
     
     

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