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Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui:
• scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
• perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
• opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
• rimozione e livellamento di opere in terra.
A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:
• Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006 : terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione purchè il materiale non sia contaminato
• DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica
• D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra, devono essere smaltite come rifiuti.
La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel dPR 13 giugno 2017 n. 120 "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo" detta tra l'altro le condizioni che devono essere rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.
Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:
• cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3) comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a Via/Aia, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al capo III del dPR 120/2017 (art. 20-21):
invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000)
• cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m3) non soggetti a VIA o AIA (art. 22 dPR 120/2017): invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, dPR 445/2000) prevista dall'art.21
La dichiarazione è presentata dal produttore (soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) e quindi va firmata dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che si configura come produttore.
• cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3) soggetti a VIA o AIA (art. 22 dPR 120/2017) : redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del dPR che include anche la dichiarazione sostitutiva
Il Piano di Utilizzo è presentato dal Proponente (soggetto che presenta il piano di utilizzo); l’Allegata dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o dalla persona fisica proponente l’opera.
Per i cantieri di grandi dimensioni (> 6.000 mc) sottoposti a VIA o AIA, il Piano di Utilizzo e la Dichiarazione devono essere presentati almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della conclusione del procedimento (art. 9, comma 1).
Per i cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc) o per quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la Dichiarazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1).
La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al
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e all'ARPA territorialmente competente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il produttore o l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R. ed inviata entro i termini di validità del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 21.
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