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Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'amministrazione comunale è assicurato a tutti i cittadini residenti nel comune, dotati della capacità di agire, e ai rappresentanti delle persone giuridiche, pubbliche e private, con sede o centro di attività nel territorio comunale, indipendentemente dall´esistenza di un interesse qualificato in capo ai richiedenti.

Il diritto di accesso dei soggetti di cui sopra è esercitato relativamente agli atti amministrativi, alle informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull´ordine di esame dei provvedimenti che li riguardano nonché, più in generale, agli atti ed alle informazioni di cui è in possesso l´Amministrazione.

Il comune assicura l´accesso alle informazioni in suo possesso attraverso la collaborazione dei Responsabili degli uffici competenti.

Nella richiesta di accesso devono essere indicati:

  • il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il recapito telefonico del richiedente;
  • gli estremi del documento di identificazione;
  • ove occorra, la posizione di legale rappresentante, procuratore o curatore, con l´indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni;
  • l'oggetto dell'accesso, con specificazione:  

◊ delle informazioni richieste;

◊ degli atti o documenti dei quali si richiede la visione, o la copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione e precisando per le copie richieste con la certificazione di conformità, l´uso che ne consente l'eventuale rilascio in esenzione di bollo.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Tutti i cittadini residenti hanno il diritto di accedere, in genere, alle informazioni di cui dispone l'amministrazione.

L'informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l'esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
Il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l´amministrazione è assicurato dalla collaborazione dei Responsabili degli uffici competenti.
E' garantito l'accesso alle informazioni relative:

  • alle liste elettorali generali e sezionali, ad ultimazione della loro revisione;
  • alle concessioni e autorizzazioni edilizie, del cui avvenuto rilascio sia stata data notizia al pubblico mediante affissione all'albo;
  • ai dati disponibili sullo stato dell´ambiente;
  • allo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di istanze, progetti o provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta;
  • agli atti del procedimento amministrativo;
  • ai requisiti per l'esercizio di attività economiche;
  • alle dichiarazioni e documentazioni annuali relative alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive comunali;
  • agli iscritti nell'albo dei consulenti;
  • agli iscritti nell'albo dei Giudici Popolari e negli albi relativi ai presidenti e scrutatori di sezioni elettorali.

 

 La Modulistica è disponibile sul sito della trasparenza nelle sezioni dedicate:

Accesso civico  (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

Accesso documentale (ai sensi della Legge n. 241/1990)

 

 

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