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Chi contattare in ComuneU.O. Anagrafe Toponomastica e Statistica

 

Con le leggi Bassanini, con il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e da ultimo con l'art 15 della legge n. 183/2011 si completa la riforma nei rapporti tra il cittadino, italiano o appartenente alla Comunità Europea, e gli uffici della pubblica amministrazione italiana.

Ora le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati.
Basta una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza necessità di autentiche o di bolli, per sostituire i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni.
Dal 1997 a tutt´oggi a Savona sono stati emessi circa 38.500 certifcati in meno (circa il 20% in meno).
E´ quindi essenziale che i cittadini vengano a conoscenza delle nuove possibilità che la legge offre loro e che quindi facciano valere i propri diritti.

CHI HA DIRITTO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Tutti i cittadini italiani e dell´Unione Europea hanno diritto all´autocertificazione.
I cittadini di stati non appartenenti all´Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell´immigrazione e la condizione dello straniero.

CHI E´ TENUTO E CHI NON E´ TENUTO AD ACCETTARE L´AUTOCERTIFICAZIONE

L´autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche ( Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Scuole, Istituti, Università,Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Camere di Commercio, Enti Pubblici Economici).
Inoltre si possono utilizzare nei rapporti con le imprese che svolgono un esercizio di pubblica utilità ( ENEL, Telecom, Poste, Italgas, Acquedotto, etc. ).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà, a meno che da questi non vengano accettate, non possono essere utilizzate:

  • nei rapporti fra privati ( Banche, Assicurazioni, Notai, etc.);
  • nei rapporti con l´autorità giudiziaria nell´esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (Tribunali).

COME AUTOCERTIFICO

E' sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice e le pubbliche amministrazioni, per agevolare il cittadino, devono mettere la opportuna modulistica a disposizione.

Per i dati relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza i certificati non servono più, è sufficiente esibire un documento valido, come la carta di identità, che contenga questi dati.

L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione):

  • deve essere firmata dal cittadino interessato senza bolli e autentiche;
  • può anche essere presentata da altra persona che non sia il cittadino interessato o spedita;
  • ha la stessa medesima validità del certificato che sostituisce.

COSA SI AUTOCERTIFICA

I dati anagrafici che si possono autocertificare:

  1. DATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
    • residenza
    • cittadinanza
    • data ed luogo di nascita
    • esistenza in vita
    • stato di famiglia
    • stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero
    • nascita dei figli
    • morte del coniuge, dei genitori, dei nonni, dei figli, etc.
    • annotazioni contenute nei registri dello stato civile come la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi
    • godimento dei diritti politici e civili
  2. TITOLI DI STUDIO
    • titolo di studio
    • qualifica professionale
    • specializzazioni
    • abilitazioni
    • qualificazione tecnica
    • formazione
  3. SITUAZIONE FISCALE ED ECONOMICA
    • reddito
    • possesso e numero partita Iva
    • situazione economica
    • assolvimento obblighi contributivi
    • dati contenuti nell'anagrafe tributaria
  4. POSIZIONE GIURIDICA
    • curatore
    • tutore
    • legale rappresentanza
    • non aver riportato condanne penali
  5. ALTRI DATI
    • qualità di pensionato
    • qualità di casalinga
    • qualità di studente
    • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
    • posizione agli effetti degli obblighi militari
    • stato di disoccupazione
    • iscrizioni ad associazioni sociali

COSA NON SI AUTOCERTIFICA

  1. certificati di conformità CE
  2. certificati sanitari
  3. certificati di marchi e brevetti
  4. certificati di origine
  5. certificati veterinari

Il cittadino può anche autocertificare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei documenti autocertificabili e che siano a diretta conoscenza e nell'interesse del dichiarante, anche se riguardanti altre persone.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altro Ente Pubblico. E' sufficiente che l'interessato indichi l'Amministrazione che li detiene.
Sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità; se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l'interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali,
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

NOTE

Nella compilazione dell'autocertificazione occorre usare la massima attenzione onde evitare che quanto dichiarato possa essere invalidato a causa di imprecisioni od inesattezze.

Gli errori più frequenti sono dovuti a:

  • Nomi composti (Maria Teresa invece o viceversa di Mariateresa)
  • Forme dialettali (Giuan al posto di Giovanni)
  • Diminutivi (Gianni al posto di Giovanni)
  • Abbreviazione del nome del Comune (Finale L. o Finale Lig. invece di Finale Ligure)
  • Cognome del coniuge (le donne devono indicare il nome da nubile, in caso di matrimonio o vedovanza specificare Rossi in Bianco o Rosssi ved. Bianco)
  • Errata indicazione della Provincia. Se la città non è italiana non bisogna indicare la provincia
  • Nome dello Stato, che deve sempre essere indicato per esteso subito dopo il nome della città: Parigi (Francia), non Parigi (F)
  • Codice Fiscale. Il codice fiscale è composto da sedici caratteri la sequenza AAA AAA 99A99 A999A,  dove per A si intendono le lettere e per 9 i numeri
  • Partita Iva. Si ricorda che la partita iva è composta esclusivamente da 11 numeri

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Art. 15 della Legge n. 183 /2011

ALLEGATI

Documenti
  • 07 Settembre 2018
     
     
     
     
  • 07 Settembre 2018
     
     
     
     
  • 07 Settembre 2018
     
     
     
     
  • 07 Settembre 2018
     
     
     
     

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