Chi contattare in Comune: Servizio Tributi
Dall’anno 2014, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, è stata istituita la TARI, Tassa sui rifiuti, in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
La TARI, unitamente all’IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili), è stata istituita dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) come una delle componenti della IUC (Imposta Unica Comunale).
La disciplina della tassa è contenuta nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, nei decreti legge n. 16/2014 e n. 47/2014 e nella legge n. 221/2015, nonchè nei regolamenti adottati dai singoli comuni.
Inoltre, per i comuni che hanno deciso di determinare la tariffa della tassa in modo analogo a quanto previsto in materia di TARES, come il Comune di Savona, si applica la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 158/1999 (originariamente adottato per la determinazione della tariffa relativa alla TIA 1).
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC, facendo però salva la predetta disciplina relativa alla TARI, che rimane quindi vigente.
La disciplina regolamentare della tassa è ora contenuta nel Regolamento del Comune di Savona relativo all’applicazione della TARI, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2020.
PER COSA SI PAGA
La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono peraltro esclusi dalla tassa:
- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Nel Comune di Savona, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, Ai fini dell’applicazione della tassa i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.
I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie, in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Tali categorie sono indicate nell’allegato B al Regolamento comunale, stabilite sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e delle tipologie di utenze presenti nel territorio comunale.
CHI PAGA
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte assoggettati alla tassa medesima, con vincolo di solidarietà tra coloro che coabitano nella medesima abitazione o tra coloro che comunque usano in comune i locali o le aree.
Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
Nel Comune di Savona (art. 4 del Regolamento) la tassa relativa alle utenze non domestiche può essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile anche in nome e per conto del conduttore e dell’affittuario dello stesso; in tal caso è a carico del titolare del diritto reale l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Per le abitazioni, i box, le cantine o le soffitte Tale disposizione si applica solo in caso di locazione o comodato per un periodo non superiore a 365 giorni.
COME SI CALCOLA
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed è calcolata moltiplicando tale tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettate alla stessa.
Fino a quando non sarà realizzato l’allineamento tra la banca dati catastale e quella comunale riguardante la toponomastica e la numerazione civica, la superficie assoggettabile alla tassa è per tutti i locali e le aree quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, con arrotondamento al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
Si considerano anche le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TA.R.S.U., TIA 1, TIA 2, TARES).
Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
I comuni possono individuare nei propri regolamenti determinate categorie di attività per le quali, qualora non risulti possibile delimitare con esattezza la superficie ove tali rifiuti si formano, la superficie esclusa dalla tassa è individuata in misura forfettaria, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta una determinata percentuale di riduzione, distinta per ciascuna tipologia di attività.
Nel Comune di Savona (art. 3 del Regolamento), tali categorie di attività e percentuali di riduzione sono le seguenti:
a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie = 20%
d) macellerie e pescherie = 15%
e) attività diverse da quelle precedenti = 10%
Nel Comune di Savona (art. 3 del Regolamento) non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l’esercizio di un’attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali e delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati alle predette aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati al servizio comunale di gestione dei rifiuti, in assenza di apposita convenzione con il comune o con il gestore del servizio, è vietato e sanzionato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
Nel Comune di Savona, in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, per le utenze domestiche una parte della tassa è calcolata anche sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare che occupa o detiene l’utenza; le modalità di determinazione di tale numero sono stabilite nell’art. 8 del Regolamento, con riguardo alle ipotesi delle utenze occupate da persone ivi residenti (il numero corrisponde a quello di tutte le persone che risiedono anagraficamente nell’abitazione) o di quelle a disposizione di nuclei residenti altrove (il numero è quello delle persone che risiedono anagraficamente assieme all’intestatario della tassa) o ad altre ipotesi particolari (utenze occupate o detenute da persone non fisiche o prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei diversi, per cui il numero è considerato pari a 4, fino a prova contraria; utenze occupate o a disposizione di una sola persona che risiede anagraficamente in una casa di cura o di riposo o in un’altra collettività, per cui il numero è considerato pari a 1, fino a prova contraria; utenze utilizzate come bed&breakfast, per cui il numero è quello delle persone residenti aumentato di due unità per ogni stanza destinata al pernottamento degli ospiti ovvero, se prive di persone residenti, il doppio del numero di tali stanze; appartamenti ammobiliati concessi stagionalmente in locazione a fini turistici, per cui il numero è considerato pari a 4, fino a prova contraria). Per le utenze non domestiche la tassa è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie.
Determinazione della tariffa
I comuni commisurano la tariffa della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte,:
- o, come nel Comune di Savona (art. 6 del Regolamento), tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999, che specificano anche i costi del servizio da coprire;
- o, comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (Direttiva comunitaria 2008/98/CE), moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
In ogni caso la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell’istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).
In base al D.P.R. n. 158/1999:
- per la determinazione della tariffa occorre che i costi - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - siano ripartiti dal singolo comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle utenze non domestiche;
- la tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte variabile dei costi medesimi;
- le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 158/1999, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e che prevedono l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori, stabiliti dal comune entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge. Nel Comune di Savona tali coefficienti moltiplicatori, relativi alle utenze domestiche (KA e KB) e a quelle non domestiche (KC e KD), sono contenuti negli allegati A e B al Regolamento comunale.
Fino all’anno 2020, in vista dell’annunciata revisione del regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999, è però consentito ai comuni di determinare la quota fissa della tariffa delle utenze domestiche senza considerare i coefficienti previsti dalla legge e di fissare i coefficienti relativi alla quota variabile della medesima tariffa e quelli relativi alle due quote della tariffa delle utenze non domestiche discostandosi fino al 50% dai limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
Qualora i locali e le aree tassabili non siano ricompresi in una delle categorie delle utenze non domestiche, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
Nel comune di Savona (art. 15 del Regolamento), per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l’attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l’attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell’uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell’indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l’attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell’attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
I comuni, sulla base dei criteri prescelti ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, deliberano annualmente le tariffe relative alle diverse categorie in cui devono essere ripartite le utenze.
Con apposito provvedimento statale (dapprima individuato in un regolamento e ora in un decreto ministeriale) dovranno essere stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al predetto servizio pubblico.
Peraltro, I comuni che abbiano già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con il proprio regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI; tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
QUANTO SI PAGA
L’ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, moltiplicate (in tutto o in parte, a seconda dei criteri prescelti per la determinazione delle tariffe stesse) per la superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettate alla tassa, tenendo altresì conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.
Nel Comune di Savona, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato, diverso in relazione al numero dei coabitanti, da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei coabitanti; in forza di apposita previsione regolamentare (art. 15 del Regolamento), per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni ubicate nel territorio comunale si applica la sola quota fissa e per i medesimi locali non accessori e pertinenziali di tali abitazioni la quota variabile si applica in ogni caso una sola volta. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa.
La TARI è dovuta in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
Nel Comune di Savona (art. 15 del Regolamento) l’obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione e cessa dal giorno successivo a quello in cui il presupposto è venuto meno, salvo quanto disposto per l’ipotesi di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine stabilito dal Regolamento comunale.
AGEVOLAZIONI
In relazione alle modalità di espletamento del servizio:
- la tassa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
I comuni inoltre, con i propri regolamenti:
a) devono necessariamente prevedere una riduzione tariffaria a favore delle utenze domestiche in funzione dell’effettuazione della raccolta differenziata e una riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo;
b) possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei seguenti casi:
- abitazioni con unico occupante
- abitazioni destinate ad uso stagionale o comunque discontinuo
- locali e aree destinati ad attività stagionali
- abitazioni di residenti o dimoranti all’estero per più di 6 mesi all’anno
- fabbricati rurali ad uso abitativo
- espletamento di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando la riduzione tariffaria alla quantità di rifiuti non prodotti
c) possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), assicurandone la copertura anche attraverso appositi capitoli di spesa finanziati con risorse diverse dai proventi della TARI.
Infine, a decorrere dall’anno 2015, per espressa previsione legislativa la tassa è ridotta di due terzi relativamente ad una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano iscritto all’AIRE, pensionato nello stato di residenza, purchè non locata o non concessa in comodato.
Per il Comune di Savona la disciplina delle summenzionate agevolazioni è contenuta negli artt. 10 (per le riduzioni connesse alle modalità di espletamento del servizio), 11 (per la riduzione in funzione dell’effettuazione della raccolta differenziata), 12 (per le agevolazioni di cui alla suindicata lett. b), 13 (per le agevolazioni di cui alla suindicata lett. c) e 14 (per la riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo) del Regolamento comunale.
COME E QUANDO SI PAGA
I singoli comuni con i propri regolamenti stabiliscono le modalità di riscossione ordinaria della TARI, definendo se la tassa debba essere corrisposta in autoliquidazione, ossia con versamenti volontari eseguiti dai contribuenti in forza di un calcolo del dovuto di esclusiva spettanza degli stessi (in analogia a quanto previsto per legge per l’IMU e per la TASI), ovvero in base a liquidazione operata dal Comune, con versamenti eseguiti solo a seguito di notificazione da parte del Comune stesso di apposito atto contenente il calcolo del dovuto.
I regolamenti comunali stabiliscono inoltre il numero e le scadenze di pagamento della TARI, con la previsione di almeno due rate a scadenza semestrale e la possibilità del pagamento in un’unica soluzione.
Nel Comune di Savona (art. 20 del Regolamento) la TARI è riscossa in via ordinaria in autoliquidazione, a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi alle scadenze prestabilite, aventi carattere tassativo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o il tardivo versamento in caso di mancato rispetto di tali scadenze.
Per agevolare i contribuenti nell’assolvimento della propria obbligazione tributaria, prima della scadenza della prima rata il Comune provvede comunque all’invio a mezzo posta ordinaria di avvisi bonari di pagamento, contenenti l’indicazione di quanto dovuto in base ai dati in suo possesso, ma la tassa deve essere corrisposta dai contribuenti alle scadenze prestabilite indipendentemente dalla ricezione o meno di tale avviso.
In base alla disciplina regolamentare (Art. 21 del Regolamento) nel Comune di Savona la TARI è versata in quattro rate, alle seguenti scadenze:
• entro il 16 maggio
• entro il 16 luglio
• entro il 16 settembre
• entro il 16 maggio dell’anno successivo
Le prime tre rate sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, mentre la quarta, calcolata sulla base delle tariffe dell’anno di riferimento, è versata a saldo della TARI dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto versato nelle prime tre rate.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Qualora in corso d’anno abbia inizio una nuova utenza o per un’utenza già esistente si verifichino modificazioni (aumento del numero degli occupanti, venir meno di cause di esclusione, ecc.) tali da comportare variazioni in aumento dell’ammontare della tassa, i relativi importi o maggiori importi devono essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
Il versamento della tassa è effettuato tramite Modello F24 (sia semplificato, riportando nella Sezione la sigla “EL”, che ordinario, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, con l’indicazione del codice tributo 3944), presso gli sportelli bancari o postali, o tramite l’apposito bollettino postale, disponibile presso gli sportelli postali (indicando il codice catastale del comune destinatario della tassa, per il Comune di Savona I480); i comuni possono prevedere che il versamento sia effettuato anche tramite i sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e di pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc.).
Unitamente alla TARI deve essere corrisposto il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente), calcolato sull’importo della tassa nella misura percentuale del 5%, salvo che la Provincia non abbia deliberato diversamente (la Provincia di Savona ha deliberato una misura percentuale del TEFA pari al 5%).
Nel Comune di Savona (art. 21 del Regolamento) non si procede al versamento qualora l’importo annuale da corrispondere, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a € 5,00. Tale importo minimo va riferito alla tassa complessivamente dovuta e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.
DICHIARAZIONI
I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione degli immobili assoggettabili alla TARI entro il 30 giugno - o la diversa data stabilita dal comune - dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione.
La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa (superficie e destinazione d’uso dei locali e delle aree, verificarsi o venir meno di un’ipotesi di esclusione dalla tassa o del presupposto applicativo di un’agevolazione, ecc.); in tal caso, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno - o la diversa data stabilita dal comune - dell’anno successivo a quello in cui tali modificazioni sono intervenute.
Nel Comune di Savona (art. 16 del Regolamento) il termine per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e di variazione è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo (all’inizio del possesso o della detenzione ovvero al verificarsi delle modificazioni).
In caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Inoltre, nel Comune di Savona (art. 18 del Regolamento), in caso di locali ricompresi nella medesima unità immobiliare utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria (ad es. più studi professionali ubicati nella stessa unità immobiliare), la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal proprietario, se anche utilizzatore di parte dell’unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all’intera unità immobiliare.
Nel Comune di Savona (art. 17 del Regolamento) il soggetto passivo deve dichiarare al Comune anche la cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre tale termine, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell’avvenuta cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione; in mancanza di tale dimostrazione e qualora il comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
Le dichiarazioni sono redatte esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
Nel Comune di Savona (art. 18 del Regolamento) le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:
• direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante;
• a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo della sede del Comune), con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
• a mezzo pec (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna.
TARI GIORNALIERA
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con i propri regolamenti le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Nel Comune di Savona tale maggiorazione è pari al 75%.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
La disciplina relativa alle modalità di applicazione della TARI giornaliera nel Comune di Savona è contenuta nell’art. 19 del Regolamento comunale.
RIMBORSI
Fermi restando il termine entro il quale il rimborso della TARI indebitamente versata deve essere richiesto dal contribuente (5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione) e quello entro il quale il rimborso deve essere effettuato dal Comune (180 giorni dalla data di presentazione della domanda):
a) nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento ad un comune diverso da quello effettivamente destinatario della tassa, il comune che ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del contribuente medesimo, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite; nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;
b) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato allo Stato un importo spettante al Comune, questo, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo stesso, ne informa il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’interno, il quale provvede ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni. Qualora il soggetto passivo, dopo il versamento allo Stato, abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti del Comune con il versamento al Comune medesimo di quanto dovuto, per il rimborso di quanto versato allo Stato l’istanza va presentata al Comune, il quale, sussistendone i presupposti, segnala al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’interno l’importo da rimborsare a carico dell’erario, che provvede al rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato;
c) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato al Comune un importo spettante allo Stato, nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire il soggetto passivo stesso presenta al Comune apposita comunicazione ed il Comune, determinato l’importo spettante allo Stato, ne dispone il riversamento all’erario.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ciascun comune designa un apposito funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la tassa, compreso quello di sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi a tali attività, ed al quale compete la rappresentanza in giudizio del comune per le controversie concernenti la tassa.
Nel Comune di Savona il funzionario responsabile della TARI è il Responsabile del Servizio Tributi Dott. Davide Fortuna (deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 7 maggio 2014).