Chi contattare in Comune: Servizio Tributi
Dall’anno 2012 l’IMU (Imposta Municipale Propria) ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), oltre che l’IRPEF sui redditi fondiari relativi ai beni non locati.
A decorrere dall’anno 2014 l’IMU, unitamente alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) ed alla TARI (Tassa sui rifiuti), è divenuta una delle componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’articolo 1 della legge di stabilità 2014.
A decorrere dall’anno 2020 la disciplina dell’IMU è interamente contenuta nella legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che contestualmente ha abolito la IUC, facendo comunque salva la disciplina della TARI e determinando quindi soppressione della TASI.
La disciplina regolamentare dell’imposta è ora contenuta nel Regolamento del Comune di Savona relativo all’applicazione dell’IMU, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 aprile 2020.
CHI PAGA
L’IMU è dovuta:
- dal proprietario
- dal titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
- dal concessionario di area demaniale
- dal locatario finanziario
di qualunque immobile (salvo le eccezioni indicate più avanti), a qualsiasi uso destinato, tra i quali:
- i fabbricati, incluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze
- le aree edificabili
- i terreni agricoli
- i terreni non coltivati
Sono invece espressamente escluse dall’IMU alcune tipologie di fabbricato, e precisamente:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le relative pertinenze
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in mancanza della condizione della residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008)
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento giudiziale, che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta comporta la costituzione in capo al genitore affidatario stesso del diritto di abitazione su tale immobile
- un unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed a quello appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purchè non concesso in locazione
L’IMU è quindi ancora dovuta per le abitazioni principali c.d. di lusso (categorie catastali A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 - ville, A/9 - castelli e palazzi di pregio artistico o storico), nonchè per le pertinenze delle stesse.
In materia di IMU valgono le seguenti definizioni dei suindicati immobili:
- per fabbricati si intendono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente al fabbricato. I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati;
- per abitazioni principali si intendono le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come uniche unità immobiliari, nelle quali il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso comune, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza anagrafica; si devono considerare abitazioni principali anche le unità immobiliari assimilate dai comuni alle stesse, e cioè – come per il Comune di Savona – una sola abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario, purchè non locata;
- per pertinenze delle abitazioni principali si intendono esclusivamente le unità immobiliari, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione medesima, classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box) e C/7 (posti auto), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- per aree edificabili si intendono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- per terreni agricoli si intendono i terreni, non qualificabili come aree edificabili, iscritti in catasto, a qualunque uso destinati, compreso quello non coltivato
In presenza di un diritto reale di godimento l’imposta non è dovuta dal nudo proprietario ma solo dal titolare dell’usufrutto, uso, abitazione, ecc.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari e/o più titolari di diritti reali di godimento l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle rispettive quote.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’IMU dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale deve essere versata dal curatore o dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Per gli immobili in multiproprietà l’IMU deve essere versata da chi amministra l’immobile.
Per le parti comuni di un’edificio indicate al numero 2 dell’articolo 1117 del codice civile (26), accatastate in via autonoma, il versamento deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
COME SI CALCOLA
L’IMU dovuta è calcolata applicando al valore dell’immobile le aliquote previste dalla legge o le diverse aliquote deliberate dal Comune e sottraendo le detrazioni eventualmente previste.
1) Valore (base imponibile)
Il valore dei diversi immobili è il seguente:
- per i fabbricati iscritti in catasto il valore è quello catastale, che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i coefficienti stabiliti per le diverse tipologie (ad es. per le abitazioni il coefficiente è 160);
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è quello risultante dalle scritture contabili, applicando allo stesso per ciascun anno i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- per le aree edificabili, comprese quelle derivanti da fabbricati in demolizione o soggetti a interventi di recupero, il valore è quello in pubblico commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione; ai soli fini dell’esercizio del proprio potere di accertamento il Comune di Savona, con apposita deliberazione della Giunta comunale, ha individuato i valori medi delle aree edificabili con riferimento alle zone omogenee e alla destinazione d’uso consentita;
- per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è quello catastale, che si ottiene moltiplicando il reddito dominicale, rivalutato del 25%, per il coefficente 135.
Il valore è ridotto del 50%:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell’applicazione dell’imposta e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Nel Comune di Savona (art. 8 del Regolamento) ai fini IMU si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili esclusivamente quelli divenuti oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso a cui sono destinati, in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- c) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarle in quanto comproprietari delle stesse, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel Comune un’altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, classificata in una delle predette categorie catastali, adibita a propria abitazione principale; in caso di morte del comodatario, il beneficio continua ad applicarsi qualora l’abitazione sia utilizzata quale abitazione principale dal coniuge di quest’ultimo e dai figli minori dello stesso.
Delle suindicate ipotesi di riduzione sono cumulabili tra loro solo quelle di cui alle lettere a) e c).
2) Aliquote
Le aliquote sono quelle previste dalla legge n. 160/2019, eventualmente modificate dai singoli comuni nei limiti a loro consentiti.
I comuni deliberano le aliquote dell’IMU entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione e devono pubblicare tale deliberazione sull’apposito sito governativo.
Le aliquote deliberate dai comuni, se non modificate o se non pubblicate nell’apposito sito governativo alla data del 28 ottobre, sono valide anche per l’anno successivo.
Le aliquote applicabili nel Comune di Savona per l’anno 2020 sono state approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. del,.
3) Detrazioni
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Se l’ammontare della detrazione è superiore all’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la differenza può essere detratta dall’imposta dovuta per le relative pertinenze.
La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati (in Liguria l’Agenzia regionale territoriale per l’edilizia - A.R.T.E.).
L’IMU è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità dell’immobile; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni del mese stesso è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Nel caso di multiproprietà l’IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
Analogamente, in caso di variazioni in corso d’anno (acquisto o perdita della qualità di abitazione principale, acquisto o perdita del diritto all’applicazione di un’agevolazione, ecc.) le diverse aliquote ed eventuali detrazioni vanno rapportate a mese.
L’imposta dovuta per il possesso di qualunque tipologia di immobile deve essere versata interamente al comune.
Solo l’imposta dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio), calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l’aliquota dello 0,76%, deve essere versata allo Stato, con versamento a favore del Comune dell’ulteriore quota di imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,86% ovvero qualora, come nel caso del Comune di Savona, il comune medesimo abbia stabilito per tale tipologia di immobili un’aliquota superiore a quella di base.
ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI (ESENZIONI E RIDUZIONI)
Nel Comune di Savona (art. 4 del Regolamento) è assimilata all’abitazione principale una sola abitazione posseduta da anziano o disabile che abbia acquisito la residenza anagrafica in un istituto di ricovero o sanitario, purchè la stessa non sia locata.
Pertanto, per tali immobili l’IMU è comunque dovuta se classificati in categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
Sono esenti dall’imposta:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche)
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè non contrastante con l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume, e le loro pertinenze
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- gli immobili degli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, esclusi i partiti politici e le fondazioni bancarie (che sono assoggettati al pagamento dell’IMU indipendentemente dall’uso al quale sono destinati gli immobili), dagli stessi utilizzati e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (a decorrere dal 1° gennaio 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana
- nel Comune di Savona, i terreni agricoli, in quanto ricadenti in area montana o di collina ai sensi di legge (articolo 15 della legge n. 984/1977 e circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993)
Per gli immobili locati a canone concordato (legge n. 431/1998)l’imposta dovuta, calcolata applicando l’aliquota deliberata dal comune, è ridotta del 25%.
L’esenzione o la riduzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
QUANDO E COME SI PAGA
L’IMU si paga in 2 rate alle seguenti scadenze:
- acconto: entro il 16 giugno (da versare per il primo semestre)
- saldo: entro il 16 dicembre
Il versamento dell’acconto è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, quello del saldo è eseguito, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso e pubblicate nell’apposito sito governativo alla data del 28 ottobre.
Per l’anno 2020 l’acconto deve essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
In ogni caso, qualora il comune abbia deliberato le aliquote relative all’anno in corso entro il 16 giugno, è nella facoltà del contribuente provvedere in tale scadenza al versamento dell’acconto o dell'imposta complessivamente dovuta per l’intero anno applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno medesimo.
Gli enti non commerciali effettuano invece il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, nei suindicati termini del 16 giugno e del 16 dicembre e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo, con eventuale compensazione dei propri crediti maturati a titolo di IMU nei confronti dello stesso comune al quale l’imposta è dovuta.
Per l’anno 2020 le prime due rate devono essere di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019
Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
Il versamento a favore dello Stato dell’imposta dovuta allo stesso per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere effettuato dal contribuente contestualmente al versamento dell’imposta dovuta al Comune.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato tramite Modello F24 (sia semplificato, riportando nella Sezione la sigla “EL”, che ordinario, con l’indicazione degli appositi codici tributo: 3912 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 3914 per i terreni non coltivati, 3916 per le aree edificabili, 3918 per gli altri fabbricati, 3925 per la quota statale relativa ai fabbricati del gruppo catastale D e 3930 per la quota spettante al comune per tali fabbricati), presso gli sportelli bancari o postali, ovvero tramite apposito bollettino postale (con l’indicazione del codice catastale del comune – I480 per il Comune di Savona), ovvero, una volta adottato il necessario decreto ministeriale (28),attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale e con le altre modalità previste dallo stesso Codice .
Gli enti non commerciali devono invece effettuare il versamento esclusivamente tramite il modello F24.
Nel Comune di Savona (art. 15 del Regolamento) l’imposta può essere versata solo in via autonoma da ciascun contribuente, non ritenendosi regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
L’imposta da pagare è arrotondata all’euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49 e per eccesso se pari o superiore a € 0,50.
Nel Comune di Savona (art. 15 del Regolamento) non si procede al versamento per somme inferiori a € 5,00. Tale importo minimo deve essere riferito all’imposta complessivamente dovuta nell’anno e non agli importi relativi alle singole rate, ai singoli immobili o alle singole quote di imposta.
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
I contribuenti devono presentare la dichiarazione, o in alternativa trasmetterla in via telematica, nei casi e secondo le modalità specificati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione iniziale ha valore anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (sopravenienza o venir meno di una causa di riduzione o di esenzione, ecc.); in tal caso la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate.
Nel Comune di Savona (art. 13 del Regolamento) deve essere presentata apposita comunicazione, entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per usufruire dei benefici relativi alle pertinenze ed alle abitazioni assimilate all’abitazione principale, nonchè per l’applicazione delle aliquote ridotte rispetto a quella di base relativa a ciascuna tipologia di immobile eventualmente deliberate dal Comune, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune.
Per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2021, la comunicazione va presentata anche ai fini della riduzione del 25% spettante in caso di abitazioni concesse in locazione a canone concordato.
La comunicazione iniziale ha valore anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati che rendano necessaria la presentazione di una nuova comunicazione.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione o la presentazione di una comunicazione infedele o incompleta comporta l’inapplicabilità assoluta del beneficio.
Nel Comune di Savona (art. 14 del Regolamento) Le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo della sede del Comune), con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
- a mezzo pec (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna.
RIMBORSI
Fermi restando il termine entro il quale il rimborso dell’IMU indebitamente versata deve essere richiesto dal contribuente (5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione) e quello entro il quale il rimborso deve essere effettuato dal Comune (180 giorni dalla data di presentazione della domanda):
- a) nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento ad un comune diverso da quello effettivamente destinatario dell’imposta, il comune che ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del contribuente medesimo, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite; nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;
- b) nel caso in cui il contribuente abbia versato un importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va in ogni caso presentata al comune, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al rimborso della quota di sua spettanza e segnala al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’interno l’eventuale quota da rimborsare a carico dell’erario, che provvede al rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato;
- c) nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato un importo spettante al comune, questo, anche a seguito di comunicazione del contribuente stesso, ne informa il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’interno, il quale provvede ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni a favore del comune. Qualora il contribuente, dopo il versamento allo Stato, abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti del comune con il versamento di quanto dovuto, per il rimborso di quanto versato allo Stato si applica la procedura di cui alla lettera b);
- d) nel caso in cui il contribuente abbia versato al comune un importo spettante allo Stato, nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire il contribuente stesso presenta al comune apposita comunicazione ed il comune, determinato l’importo spettante allo Stato, ne dispone il riversamento all’erario.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ciascun comune designa un apposito funzionario responsabile dell’IMU, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l’imposta, compreso quello di sottoscrivere tutti i provvedimenti relativi a tali attività, ed al quale compete la rappresentanza in giudizio del comune per le controversie concernenti l’imposta.
Per il Comune di Savona il funzionario responsabile dell’IMU è il Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie Dott. Davide Fortuna (deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 7 maggio 2014).
Si comunica che, per l'anno 2022, le aliquote IMU sono le stesse del 2021.
- Delibera G.M. n. 237 del 17 novembre 2015Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie. Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).