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IL RICONSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA DA AVO ITALIANO (IURE SANGUINIS) - CIRCOLARE K.28.1/1991

Gentile cittadina/cittadino,

se intende ottenere la cittadinanza italiana perché discende da un suo avo, cittadino italiano che è emigrato all'estero La preghiamo di leggere con attenzione il presente documento prima di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza.

Il cittadino straniero può presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana solo se è residente nel Comune di Savona.

DOVE RIVOLGERSI 

U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che fisserà appuntamento con l' U.O. Stato Civile


L’ufficio dello stato civile, al solo fine della richiesta di residenza, verificherà la completezza e la regolarità dei documenti. Si tratta di una esame sommario dei singoli documenti, compiuto solo ai fini della richiesta di residenza nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di permesso di soggiorno, in applicazione della circolare n. 32/2007. Tale esame sommario non garantisce in alcun modo l’accoglimento della domanda di cittadinanza.

Se l'ufficio dello Stato civile accerta che la documentazione è sufficiente rilascerà un'attestazione da presentare all'ufficio anagrafe quando si chiede la residenza.

ATTENZIONE!
Ottenere la residenza in Italia non significa semplicemente “iscrizione anagrafica”.
La residenza ovvero l’iscrizione anagrafica sono concesse solamente a coloro che abbiano stabilito la propria dimora abituale in Italia. La circolare k.28.1 del 1991, richiama esplicitamente l’art. 3 del d.P.R. 223/1989, che dispone: “1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.

Per essere iscritti in anagrafe non è sufficiente la dichiarazione dell’interessato e neppure la semplice presenza nel Comune:
è necessario che aver fissato la dimora abituale. Per dimora abituale si intende la presenza stabile e duratura nel Comune di Savona e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Il cittadino straniero non può dichiarare fittiziamente la residenza nel Comune al solo scopo di ottenere la cittadinanza iure sanguinis, ed al fine di evitare i tempi del procedimento presso il Consolato d’Italia. Deve, invece, stabilire realmente la dimora abituale in Italia. L'ufficiale d'anagrafe del Comune di Savona svolgerà, per il tramite della polizia municipale e attraverso la richiesta di documentazione apposita, accurate indagini sulla dimora abituale che non significa mera presenza fisica.

La domanda di residenza si intende accolta trascorsi 45 dalla richiesta. Se, tuttavia, emergono nuovi fatti dai quali si evince la non veridicità della dichiarazione di dimora abituale, l'ufficiale d'anagrafe può respingere la pratica o annullare in autotutela la residenza anche decorsi i 45 giorni di accertamenti. La falsa dichiarazione si considera reato, che verrà segnalato all'autorità giudiziaria per quanto di competenza;

Se era già stata presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana all'ufficiale di stato civile, quest'ultimo la rigetta per incompetenza in quanto il cittadino non è residente.


COME RICHIEDERE LA RESIDENZA nel Comune di Savona

Il cittadino che chiede il riconoscimento della cittadinanza è trattato al momento dell’iscrizione anagrafica come qualunque cittadino straniero. Il cittadino deve:

  1. avere ottenuto dall'ufficio di stato civile l'attestazione di verifica sommaria della documentazione;
  2. essere regolarmente soggiornante: essere in possesso di permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure Avere un visto di ingresso valido, oppure se i cittadini dello Stato di appartenenza non hanno bisogno di visto (ad es. Brasile, Argentina) ma possono rimanere nello spazio Schengen, ad es. per motivi di turismo o affari, essi sono regolari ai fini dell’iscrizione anagrafica nel periodo di 90 giorni nell’ingresso dell’area Schengen. Il passaporto deve riportare il timbro di ingresso nel spazio Schengen1; se lo Stato d’ingresso nello spazio Schengen non è l’Italia, deve essere inoltre esibita una dichiarazione di presenza da rendersi presso la Questura di Savona, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia;
  3. avere ottenuto il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate;
  4. avere la dimora abituale nel Comune di Savona, all’indirizzo dichiarato;
  5. avere un titolo di legittima occupazione dell’immobile dove si chiede la residenza (ad es. essere proprietari, contratto di locazione ecc.).

 

DOVE RECARSI PER DOMANDARE LA RESIDENZA

Appuntamento online . Il giorno dell'appuntamento accedere da Via Manzoni n°10 - Palazzo comunale (Sportello n° 7) con la documentazione richiesta.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

  • passaporto;
  • attestazione dell'ufficio di stato civile;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno (se posseduto);
  • titolo di detenzione dell'alloggio.

 

COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

Dopo aver rivolto domanda di residenza occorre rivolgersi all' U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per prendere appuntamento al fine di presentare istanza di cittadinanza.

Per accedere allo SPORTELLO N° 3 URP ritirare il biglietto al Totem all' ingresso di via Manzoni 10. Lo sportello è aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (giovedì giorno di chiusura) dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

Occorre presentare gli atti di stato civile (nascita matrimonio e morte degli ascendenti, certificato di mancata naturalizzazione dell'avo) secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Interno k 28.1/1991. Se gli atti di stato civile presentano difformità nelle generalità degli ascendenti occorre rettificarli nel paese in cui sono stati emessi. Occorre produrre anche le sentenze di rettifica.

1) Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali;

2) Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero. Con alcuni Stati (ad es. Brasile, Argentina) sono in vigore convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione. La più importante è la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che prevede l’apposizione della «apostille» da parte delle autorità straniere. La mancanza della legalizzazione (se dovuta) o l’apostille, comporta il rigetto dell’istanza.

ATTENZIONE! Gli atti devono essere firmati in modo autografo dall'autorità emittente. La firma digitale vale solo per gli atti Argentini secondo la forma prevista dalla Circolare n. 77/2023 del Ministero dell'Interno.

3) Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana come segue:

  • La traduzione deve essere legata in modo indissolubile all’atto tradotto attraverso timbri di congiunzione;
  • Le traduzioni debbono essere integrali. Le traduzioni parziali non saranno accettate;
  • La traduzione può essere fatta da:
    - un traduttore privato all’estero e dichiarata conforme all’originale in lingua italiana dall’autorità consolare italiana in quello Stato;
    - un traduttore ufficiale all’estero; la sua firma deve essere legalizzata dalle autorità consolare italiana nello Stato oppure deve essere apposta l’apostille;
    - da un traduttore in Italia e asseverata davanti al giudice di pace, al cancelliere di un qualsiasi autorità giudiziaria italiana.

ATTENZIONE! Non saranno accettati atti rilasciati da enti religiosi a meno che non vengano accompagnati da una dichiarazione da parte dell'ufficio amministrativo di registrazione delle nascite e matrimoni attestante l'anno di nascita del competente ufficio civile.

La domanda è in marca da bollo da Euro 16,00.

L'ufficiale di stato civile accerterà la trasmissione della cittadinanza da una generazione all'altra, valutando se il rapporto di filiazione costituito all'estero sia valido per l'ordinamento italiano. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 219/1995 si applica la legge italiana e pertanto un ascendente può essere figlio per l'ordinamento straniero, ma non essere figlio per l'ordinamento italiano e quindi verrà rigettata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

E' un procedimento complesso per il quale occorre esperire minuziosi indagini anche circa il mantenimento della cittadinanza italiana di tutti gli ascendenti.

L'ufficiale di stato civile può richiedere documentazione integrativa mediante un preavviso di non accoglimento della domanda, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990. Se il cittadino non produce quanto richiesto nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'istanza è respinta. Il cittadino potrà inoltrare nuova istanza, se residente.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ufficiale di stato civile può sospendere il procedimento per acquisizione di ulteriore documentazione. In stretta osservanza del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, l’ufficio esaminerà le pratiche in stretto ordine cronologico d’arrivo. Richieste di anticipare la conclusione del procedimento, per quanto motivate, non possono essere prese in considerazione per nessuna ragione.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
I documenti allegati alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, regolarmente protocollata, diventano parte dell’archivio corrente e non saranno restituiti per nessuna ragione, nemmeno nel caso in cui la domanda si ritenesse irricevibile oppure l'interessato non voglia più proseguire nel procedimento

 

INFORMAZIONI
Per avere informazioni su i casi di:

  • “straniero o apolide con ascendenti italiani”
  • “concessione”
  • altro eventuale chiarimento

Contattare l'Ufficio di Stato Civile:
Telefono: 0198310274 – 0198310604 – 0198310280 (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.45)
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 



Documenti
  • 17 Maggio 2024
     
     
     
     

 

 

 

 

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