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Chi contattare in Comune: U.O. Anagrafe Toponomastica e Statistica

 

Durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si sono succeduti decreti governativi che hanno imposto limitazioni sempre più stringenti alla libera circolazione delle persone, arrivando a punire i trasgressori con sanzioni amministrative e perfino con sanzioni penali, in caso di infrazione commessa da persona contagiata.

Nei vari modelli di autocertificazione che sono stati divulgati, oltre alla condizione di residenza ha assunto rilievo il “domicilio”.

In questo scenario numerose persone dimoranti o, secondo il gergo comune, “domiciliate” in comuni diversi da quello di iscrizione anagrafica, allo scopo di evitare eventuali sanzioni, hanno ritenuto necessario tentare di regolarizzare la loro posizione rivolgendosi agli uffici anagrafici per presentare richiesta di iscrizione del domicilio.

È sentita, infatti, la cogente esigenza dei cittadini di regolarizzare la loro posizione anagrafica e di giustificare la loro presenza in abitazioni e luoghi diversi da quelli di iscrizione anagrafica, al fine di evitare le sanzioni previste dal Governo per limitare gli spostamenti delle persone ai soli casi di effettiva necessità ed urgenza.

Oggi il cittadino ha maggiore disponibilità di tempo per “navigare” sul web alla ricerca della soluzione veloce alle sue aspettative. La mancanza del filtro degli addetti ai lavori, come spesso accade, rischia di generare interpretazioni errate degli istituti giuridici vigenti.

Nel “sentire” comune il “domicilio” è inteso come il luogo in cui una persona si trova, in cui dimora, occasionalmente o temporaneamente.

Per cui i cittadini si aspettano che vi sia un obbligo di registrazione di tale “domicilio” da parte dell’ufficio anagrafe competente in base alla localizzazione territoriale dello stesso.

Secondo quanto definito dall'articolo 43 del codice civile:

Il domicilio di una persona è nel luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi”.

Il “domicilio  non si identifica e non si esaurisce con la presenza fisica, sia essa temporanea, occasionale, saltuaria

La persona potrebbe “frequentare” tale centro di interessi o di affari in modo del tutto occasionale, per poche ore, o anche con una certa continuità, ma non necessariamente ciò presuppone o può far presumere che la persona dimori in tale luogo.

 

Esempio: elezione di domicilio presso il legale di fiducia scelto dal cittadino per la tutela di una serie di interessi giuridici.

Il cittadino non dimora nello studio del proprio legale, ma vi farà visita in modo saltuario o addirittura del tutto sporadico, potendo intrattenere un sistematico contatto anche a distanza.

Gli “interessi e affari” che rilevano per l’individuazione del domicilio, possono essere di diversa natura:

attività lavorative,

interessi culturali, economici, fiscali,

hobbies,

Il cittadino può individuare ed eleggere una molteplicità di domicili, ciascuno in funzione del diverso interesse, relazione, attività che intende far emergere.

Il domicilio o i vari domicili che un cittadino sceglie liberamente potranno essere dallo stesso dichiarati, di volta in volta, agli enti pubblici e ai privati, in funzione delle attività e degli interessi che dovrà svolgere.

Qualora tali soggetti vogliano accertare la sussistenza di tale domicilio, dovranno avvalersi di documenti e mezzi di prova che esulano dalle competenze dell’ufficiale d’anagrafe.

Il domicilio non è un elemento che viene registrato in anagrafe (fatto salvo il caso di iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora). Di conseguenza non è neppure certificabile né verificabile da parte dell’ufficiale di anagrafe. Quindi, a fronte del deposito della dichiarazione di elezione di domicilio, non consegue alcun adempimento da parte del comune. Più coerentemente con la disciplina in materia di autocertificazioni la dichiarazione di elezione del domicilio dovrebbe essere prestata non al Comune ma direttamente alle forze dell’ordine in caso di controllo durante gli spostamenti in modo tale che queste ultime possano eventualmente appurare la veridicità di quanto dichiarato. Sul domicilio l’ufficiale di anagrafe, a legislazione vigente, non ha nessuna competenza e nessuna facoltà di intervento, fatta salva – ripeto – la specifica ipotesi di iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 1228/1954.

Le persone, invece, DEVONO dichiarare l'effettiva dimora abituale e quindi richiedere la residenza dove effettivamente abitano in ossequio a quanto più volte ribadito dalla corte di cassazione nelle sentenza 14.03.1986, tutt'ora attuale, “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

Quindi se una persona vive stabilmente con il proprio/a compagno/a non può mantenere la residenza altrove, ma DEVE prendere la residenza a Savona.

Le istruzioni per richiedere la residenza si trovano a questo link; se si hanno ha difficoltà si può contattare il n. 0198310254 o l'e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Se invece si ha bisogno del modello per gli spostamenti, da mostrare alle forze dell'ordine se fermati ad un controllo, si può utilizzare l'apposita autodichiarazione.