144963898

Chi contattare in Comune: U.O. Pubblica Istruzione

 

Per tutta la normativa sull'obbligo scolastico si rimanda al sito del Ministero dell'Istruzione.

Lo scorso anno è entrato in vigore  il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano.  Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, è stata pubblicata la Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del suddetto decreto-legge.
La legge in parola ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Le legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST),individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco - quale pubblico ufficiale che ha avuto notizia del reato, deve, senza ritardo, farne denuncia per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, ex art. 331 c.p  (interruzione di pubblico servizio). L’art. 12 c. 2 D.L. 123/2023, modificato in sede di conversione, con disciplina extra codicem, prevede che il pubblico ministero, quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'art. 570-ter, deve informare senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 c.c.

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

 I genitori pertanto devono essere invitati a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

I docenti coordinatori di classe dovranno controllare le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe e il personale di segreteria dovranno seguire apposita procedura indicata dal Dirigente scolastico.

Si riporta di seguito il testo del nuovo articolo 570-ter codice penale (quale delitto contro l'assistenza familiare).

 

Art. 570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori: "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. 
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".